ࡱ> egd]7bjbj,(,(0fNBNBL/ 8|D9:9999999,;>lF9F9[9L99588):I6"9q909 7>>D88pF9F99> :  Statuto dellassociazione studentesca universitaria ___________________________________________ Articolo 1 Denominazione e sede 1. costituita lAssociazione studentesca universitaria denominata _______________________ con sede legale in __________________, via _______________________________, n _________; Articolo 2 Scopo 1. LAssociazione apolitica e non ha scopo di lucro. Essa persegue finalit di carattere culturale, sportivo, ricreativo, di offerta gratuita di servizi in favore degli studenti ed in particolare [DESCRIVERE LE FINALITA SPECIFICHE] ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 2. LAssociazione non pu svolgere attivit diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse. Articolo 3 Soci 1. Sono soci ordinari dellAssociazione coloro che aderiscono allAssociazione nel corso della sua esistenza, secondo quanto previsto dallart. 4, in possesso dei seguenti requisiti: essere regolarmente iscritti allUniversit di Genova non oltre il primo anno dopo il termine della durata normale del corso, se liscrizione ad un corso di laurea di primo livello (laurea triennale) o ad un corso di laurea di secondo livello (laurea biennale specialistica/magistrale); non oltre il secondo anno dopo il termine della durata normale del corso, se liscrizione ad un corso di laurea magistrale a ciclo unico (durata quinquennale o sessennale); alle Scuole di Specializzazione e ai Dottorati di ricerca. Possono mantenere la qualit di socio ordinario coloro che, gi appartenenti allAssociazione in qualit di studenti universitari, abbiano conseguito il diploma di laurea da non pi di due anni. Possono essere accettati come soci ordinari anche gli studenti liceali iscritti allultimo anno di corso purch in una percentuale non superiore al 25% del numero complessivo dei soci ordinari. essere in regola con i versamenti della quota associativa (se prevista). 2. LAssociazione pu contemplare anche soci onorari e non-ordinari, appartenenti a categorie diverse da studenti universitari. 3. Le cariche sociali, il diritto di voto in Assemblea e le altre determinazioni relative alla vita dellAssociazione competono esclusivamente ai soci ordinari. 4. Al venir meno dei requisiti di cui ai commi precedenti, i soci perderanno automaticamente tale qualifica. Articolo 4 Domanda di ammissione 1. Chi intende aderire allAssociazione deve presentare domanda dichiarando di condividere le finalit che lAssociazione persegue e di accettare senza riserve le norme dello Statuto. 2. Sullammissione dei nuovi soci delibera lAssemblea. 3. In assenza di un provvedimento di accoglimento entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, essa si intende respinta. Articolo 5 Diritti e doveri dei soci 1. Con ladesione allAssociazione, ciascun socio acquisisce il diritto di partecipare allAssemblea e, se trattasi di socio ordinario, di votare; pu proporre argomenti da inserire nellordine del giorno dellAssemblea. 2. Ai soci ordinari riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali allinterno dellAssociazione e il diritto di partecipare alla vita associativa ed alle attivit promosse dallAssociazione. 3. Il socio ha il dovere di osservare le norme statutarie. Articolo 6 Perdita della qualit di socio 1. La qualit di socio si perde per: il venir meno dei requisiti di cui allart. 3; recesso: ogni socio pu, in qualsiasi momento, comunicare la sua volont di recedere dallAssociazione; il recesso ha effetto dalla notifica della relativa istanza al Presidente; esclusione per gravi motivi deliberata dallAssemblea dei Soci; morte. 2. I soci che a qualsiasi titolo abbiano cessato di appartenere allassociazione o i loro aventi causa non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, se previsti, n possono vantare diritti sul fondo comune dellassociazione stessa. Articolo 7 Organi dellAssociazione 1. Sono Organi dellAssociazione: lAssemblea dei Soci; il Presidente; il Consiglio Direttivo [eventuale]; il Vice Presidente [eventuale]; [altre eventuali cariche]. Articolo 8 Assemblea dei Soci 1. LAssemblea dei Soci, momento fondamentale della vita associativa, convocata, a cura del Presidente, in via ordinaria almeno due volte allanno, ed in via straordinaria quando sia necessario o sia richiesta dal Consiglio Direttivo [se previsto] o da almeno un decimo dei soci. 2. In prima convocazione, lassemblea ordinaria valida se presente la maggioranza dei soci ordinari e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, la validit prescinde dal numero dei presenti. 3. Lassemblea straordinaria delibera con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci ordinari. 4. La convocazione deve essere fatta, mediante comunicazione scritta o telefonica oppure mediante avviso pubblico affisso allalbo della sede o sulleventuale sito internet dellAssociazione, almeno 15 giorni prima della data dellassemblea. 5. LAssemblea ordinaria ha i seguenti compiti: a) approva lo Statuto; b) elegge [il Consiglio Direttivo ed] il Presidente, a maggioranza assoluta dei componenti; c) approva la previsione di spesa e il rendiconto finanziario consuntivo; d) approva il regolamento interno (eventuale); e) delibera sulle iniziative ed attivit sociali, e su ogni altra questione ad essa rimessa; f) vigila sulla corretta gestione dellAssociazione da parte di coloro che ricoprono cariche sociali; g) delibera, a maggioranza dei componenti, sulla decadenza dalla carica del Presidente e di coloro che ricoprano altre cariche sociali, su mozione proposta da almeno un decimo dei soci; h) delibera sullistituzione e lammontare della quota associativa. 6. LAssemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e leventuale scioglimento dellAssociazione. 7. Di ogni assemblea redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, designato allinizio di ogni adunanza tra i soci presenti. 8. Delle delibere assembleari data pubblicit rendendo disponibili i relativi verbali. Articolo 9 Presidente 1. Il Presidente eletto dallAssemblea tra i soci ordinari, dura in carica n. _____ anni [INDICARE LA STESSA DURATA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO, SE PREVISTO] ed il legale rappresentante dellAssociazione a tutti gli effetti. 2. Convoca e redige lordine del giorno dellAssemblea, anche tenendo conto delle richieste dei soci, e la presiede; convoca e presiede il Consiglio Direttivo [se previsto]; sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dallAssociazione; pu aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi, previa approvazione dellAssemblea [o del Consiglio Direttivo, se previsto]. 3. Sono, inoltre, funzioni del Presidente: assicurare il regolare funzionamento delle riunioni dellAssemblea; esercitare compiti di rappresentanza inerenti le proprie funzioni e rappresentare lassociazione in giudizio e presso terzi; dare esecuzione alle delibere dellAssemblea e controllarne la corretta applicazione; conservare gli atti sociali e le delibere dellAssemblea nonch i rendiconti e gli atti contabili dellAssociazione; amministrare il patrimonio e le risorse dellAssociazione secondo la volont dellAssemblea. 4. Conferisce ai soci ordinari procura speciale per la gestione di attivit varie, [previa approvazione del Consiglio Direttivo, se previsto, o dellAssemblea]. Articolo 10 Consiglio Direttivo [eventuale] 1. Il Consiglio Direttivo composto da _______membri, compreso il Presidente, eletti dallAssemblea fra i soci ordinari e dura in carica n._______anni. 2. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione lAssemblea. 3. Il Consiglio Direttivo lorgano esecutivo dellAssociazione e si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario oppure ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri. 4. La convocazione resa nota a mezzo di lettera inviata ad ognuno dei componenti indicante il luogo, la data e lora della convocazione, o con ogni altro mezzo idoneo qualora la situazione lo richieda. 5. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria amministrazione. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:.[elenco esemplificativo e non esaustivo] predisporre gli atti da sottoporre allAssemblea; formulare proposte di iniziative e attivit da sottoporre allAssemblea dellAssociazione; collaborare con il Presidente nel dare attuazione alle delibere dellAssemblea; elaborare la previsione di spesa e il rendiconto finanziario consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno, corredato dalla relazione sulle attivit svolte; 6. Il Consiglio Direttivo validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parit prevale il voto del Presidente. 7. Di ogni riunione del Consiglio redatto apposito verbale. Articolo 11 Vice Presidente [eventuale] 1. Il Vice Presidente [eletto dallAssemblea o dal Consiglio Direttivo se previsto ovvero nominato dal Presidente] tra i soci ordinari e svolge le funzioni del Presidente in caso di sua assenza, impedimento o dimissioni. Nel caso di dimissioni del Presidente provvede, entro un mese, a convocare lAssemblea dei Soci per lelezione del nuovo Presidente. Articolo 12 Gratuit delle cariche 1. Le cariche sociali sono gratuite. 2. Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate, previamente approvate dallAssemblea [o dal Consiglio Direttivo, se previsto]. Articolo 13 Fondo comune 1. Le risorse economiche dellassociazione sono costituite da: beni, immobili e mobili; contributi; donazioni e lasciti; ogni altro tipo di entrata compatibile con la natura dellassociazione. 2. I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale [se previste] e da eventuali contributi straordinari. 3. Le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dallassemblea che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalit statutarie dellorganizzazione. 4. E vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonch fondi, riserve o capitale durante la vita dellAssociazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Articolo 14 Gestione finanziaria 1. Lanno finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. 2. LAssemblea approva una previsione di spesa ed un rendiconto finanziario consuntivo [predisposti dal Consiglio Direttivo, se previsto]. 3. I documenti contabili devono essere resi disponibili entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultati da ogni socio. 4. Oltre alle scritture contabili prescritte dalla legge, lAssociazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dellAssemblea [e del Consiglio Direttivo], nonch il libro degli aderenti allAssociazione. Articolo 15 Scioglimento 1. Lo scioglimento dellAssociazione deliberato dallAssemblea straordinaria. Il fondo comune residuo dellAssociazione deve essere devoluto ad associazione con finalit analoghe o per fini di pubblica utilit. Articolo 16 Controversie 1. Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sar rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicher secondo equit e senza formalit di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. Larbitro sar scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dellarbitro provveder il Presidente del Tribunale di Genova. Articolo 17 Disposizioni finali 1. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.     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